Riduzione garanzia definitiva Accordo Quadro
L’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede e disciplina chiaramente due tipologie di garanzie negli Accordi Quadro, ossia quella relativa all’Accordo Quadro principale, fissata nella misura massima del 2% dell’importo dell’accordo quadro e quella relativa ai singoli contratti attuativi il cui importo può essere fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10% del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 117. Il comma 3 dell’articolo 117 stabilisce il principio generale secondo cui “alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria”, non operando alcuna distinzione tra garanzie per Accordi Quadro e garanzie per contratti attuativi e suggerendo un’applicazione uniforme del regime delle riduzioni. Pertanto, la stazione appaltante potrà applicare le riduzioni sia alla garanzia dell’Accordo Quadro principale sia alle garanzie dei contratti attuativi, purché gli operatori economici dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 106, comma 8 del Codice.
Fonte:Mit
ITAppalti.com