Appalti, Iva ridotta al 10% per progettazione e costruzione in un unico contratto
Le prestazioni di progettazione di un edificio possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10% solo se rientrano in un contratto di appalto che prevede la complessiva realizzazione dell’opera, comprensiva anche della fase di costruzione. Diversamente, qualora la progettazione sia oggetto di un contratto autonomo e separato, trova applicazione l’aliquota ordinaria del 22%.
È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 309 dell’11 dicembre 2025, in materia di applicazione dell’aliquota Ivs agevolata prevista dalla Tabella A, parte III, del Dpr n. 633/1972, ai numeri 127-quinquies e 127-septies. Le disposizioni richiamate disciplinano, rispettivamente, l’aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e l’estensione dell’agevolazione agli edifici ad esse assimilati, tra i quali rientrano anche gli edifici scolastici.
Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguarda la possibilità di applicare l’aliquota Iva del 10% alle prestazioni relative alla costruzione di un fabbricato destinato ad attività di ricerca, didattiche e formative. Le prestazioni oggetto del contratto comprendono sia la realizzazione dell’edificio sia la sua progettazione. Prestazioni consistenti sia nella realizzazione dell’edificio che nella sua progettazione.
Con la risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate chiarisce due profili centrali: da un lato, l’assimilazione degli edifici destinati alla didattica alle abitazioni non di lusso; dall’altro, l’estensione dell’aliquota Iva agevolata anche alle spese di progettazione.
Fonte: ANCE
ITAppalti.com