Il Comandante della Polizia locale non può fare anche il dirigente dell’Avvocatura
Un Comune del Sud Italia voleva affidare l’incarico di avvocato dell’Ufficio legale al capo dei vigili urbani
Dirigenti amministrativi o della Polizia Locale di un Comune non possono assumere funzioni di avvocato dell’ente, e nemmeno dirigenti amministrativi o dell’Avvocatura possono ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Locale. I dirigenti dell’Avvocatura e della Polizia Locale possono però assumere temporaneamente funzioni dirigenziali ordinarie. E’ quanto ha chiarito Anac, citando sentenza del Consiglio di Stato a supporto, con Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 21 gennaio 2026.
Il Sindaco di un comune del Sud Italia ha chiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esprimersi sulla possibilità di affidare l’incarico di avvocato dell’Ufficio Legale e Contenziosi a un dipendente dell’ente che ricopre anche il ruolo di Comandante della Polizia Locale.
Anac ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza, tradizionalmente prudente nell’assegnare incarichi gestionali ai comandanti della Polizia Locale proprio per il rischio di sovrapposizioni e conflitti. Dopo la legge di stabilità 2016, i giudici amministrativi hanno riconosciuto la legittimità di modelli organizzativi che attribuiscono ai comandanti compiti ulteriori, purché collegati alle funzioni previste dalla legge quadro n. 65/1986 e di natura gestionale o di amministrazione attiva.
Fonte: ANAC
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