Il caso del Comune di Bussolengo, in provincia di Verona per il trasporto scolastico
Un operatore che dichiara in fase di gara di applicare il medesimo Contratto di lavoro nazionale individuato dalla Stazione appaltante e di avere formulato l’offerta economica nel rispetto delle condizioni previste da tale contratto, non può dopo l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione, successivamente alle verifiche espletate circa l’effettività dell’impegno assunto, modificare la dichiarazione resa in gara, adducendo di avere commesso un errore. Tale condotta è illegittima e costituisce un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante.
Così l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n.11, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 21 gennaio 2026, è intervenuta nel caso del comune di Bussolengo, in provincia di Verona con riguardo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche per il periodo dal 01/09/2025 al 30/06/2028 (importo: 1.566.000 euro).
Fonte: ANAC
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