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Illegittima la clausola nel bando di gara

Ita Appalti > Normativa e giurisprudenza > Illegittima la clausola nel bando di gara

Rete Ferroviaria Italiana dovrà modificare la lex specialis riguardo la fornitura di isolatore per sezionamento linea aerea percorribile (importo: 4.921.038 euro)

Può una società in possesso di impianti di lavorazione a freddo e non a caldo per particolari in CuNi2Si essere esclusa dalla gara di Rete Ferroviaria Italiana spa? No, secondo Anac, la clausola del bando di gara è illegittima, a meno che RFI non motivi dettagliatamente i motivi dell’esclusione.
E’ quanto ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con parere di precontenzioso n. 24, approvata dal Consiglio del 28 gennaio 2026, riguardante la fornitura di isolatore per sezionamento linea aerea percorribile (tre lotti, importo complessivo: 4.921.038 euro).

La società Arthur Flury Srl, esclusa dalla gara, ha chiesto ad Anac parere in ordine alla legittimità della clausola della lex specialis di gara relativa ai requisiti di capacità tecnica e professionale nella parte in cui, per i “Mezzi di produzione e attrezzature”, veniva richiesto a pena di esclusione, il possesso di “Impianto di stampaggio a caldo per particolari in CuNi2Si con controllo della temperatura bordo macchina ed apparecchiature per le relative lavorazioni meccaniche”. La società ha contestato tale clausola in quanto proprietaria di un impianto analogo di lavorazione a freddo dei particolari in CuNi2Si e che pertanto la richiesta della Stazione appaltante non le consente di partecipare alla procedura di gara.

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Fonte: ANAC

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