Con parere del 02/03/2026 del MIT avente per oggetto la richiesta per incremento di un quinto della qualificazione SOA, dove veniva richiesto se l’incremento del quinto previsto dall’art. 2 dell’allegato II.12 sia possibile solo per le imprese in possesso di attestazione SOA o se possa applicarsi anche alle imprese non in possesso di tale attestazione bensì dei requisiti di cui all’art. 28 del medesimo allegato.
La risposta è stata negativa in quanto l’aumento del quinto costituisce un incremento premiale rispetto alla regola della corrispondenza della qualificazione all’importo dei lavori e pertanto trova applicazione esclusivamente nei casi previsti dal legislatore, ovvero nell’ipotesi di qualificazione mediante attestazione SOA e per i RTI di possesso dell’attestazione SOA per una classifica pari almeno ad un quinto dell’importo dei lavori (art. 2, comma 2, All. II.12).
Fonte: MIT
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