Operatore economico escluso da gara se non è corretta la marcatura di chiusura dell’offerta
La violazione delle prescrizioni sul termine per l’apposizione della marcatura temporale nella chiusura delle offerte di una gara d’appalto determina la necessaria esclusione dell’operatore economico dalla gara in omaggio ai principi della par condicio competitorum e di autoresponsabilità dei concorrenti. Lo ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere di precontenzioso n.90, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 4 marzo 2026, riguardante la Gallerie degli Uffizi di Firenze e un affidamento di importo di 5.801.376 euro.
Dando ragione alla stazione appaltante (la Galleria degli Uffizi), Anac ha sottolineato come “l’esclusione risulta doverosa tenuto conto che la marcatura temporale, assolvendo alla funzione di “chiusura della busta”, coincide con il termine per la predisposizione finale delle offerte, la cui nota perentorietà è posta a garanzia del principio di parità di trattamento e di certezza delle situazioni giuridiche soggettive. Nel caso di specie, significativi elementi depongono per l’inquadramento del termine per la marcatura temporale quale termine per il confezionamento finale delle offerte”.
Fonte: ANAC
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