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Quinto obbligo per affidamenti diretti

Ita Appalti > Normativa e giurisprudenza > Quinto obbligo per affidamenti diretti

Il quesito n. 4199 del 21/04/2026 posto al Servizio Supporto Giuridico del MIT è il seguente “L’estensione del quinto d’obbligo negli affidamenti diretti è possibile dato che il Codice vigente all’art. 120, co. 9 ne prevede l’applicazione previa indicazione nei documenti di gara lasciando intendere che lo stesso istituto si possa applicare solo alle procedure di gara (escludendo quindi gli affidamenti diretti)? Se è possibile, è sufficiente prevederlo nella Determina di affidamento (art. 17 Codice vigente) o deve essere indicato anche nei docuemnti propedeutici all’affidamento diretto? Se è possibile, è necessario indicare una voce precisa nel quadro economico (ex art. 14 Codice vigente)?”

La risposta al suddetto quesito riporta che “L’art. 120, c. 9 del Codice dei contratti pubblici può essere applicato anche in caso di affidamento diretto. In caso di applicazione di tale istituto, l’importo della procedura ai fini dell’art. 14 del Codice dei contratti pubblici deve comprendere anche il “sesto quinto” a norma del c. 4 dello stesso articolo che prevede come “Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato (…)”

Fonte: MIT

ITAppalti.com

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