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Necessario direttore esecuzione del contratto se diverso dal RUP

Ita Appalti > Normativa e giurisprudenza > Necessario direttore esecuzione del contratto se diverso dal RUP

E’ sempre necessaria la nomina di un direttore per l’esecuzione del contratto (Dec), come figura tecnica distinta da quella del responsabile unico del progetto (Rup), in presenza anche di uno solo dei presupposti previsti dagli allegati al Codice.
Questo vale per i contratti di importo superiore a 500mila euro, ritenuti espressamente di “particolare importanza”; per i contratti anche di importo inferiore a 500mila euro ma superiore alla soglia comunitaria; e per i contratti, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria, che però possano riguardare interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico. E’ il caso di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, o ancora quando vi siano ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

È quanto ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il parere in funzione consultiva n. 53 del 16 ottobre 2024, approvato dal Consiglio Anac, intervenendo sulla richiesta di indicazioni da parte di un’amministrazione circa procedure di gara per l’affidamento di forniture di strumentazione scientifica di importo superiore alla soglia comunitaria ma inferiore a 500mila euro. L’amministrazione aveva ritenuto di procedere alla nomina del Dec (direttore per l’esecuzione del contratto), non limitandosi alla nomina del Rup (responsabile unico del progetto), perché aveva considerato che sussistessero, per il caso specifico legato a quelle forniture, le ipotesi di particolare complessità. Al contempo però erano sorte incertezze sulle altre ipotesi in cui le disposizioni prevedono come obbligatoria la nomina del Dec.

Il parere di Anac, sulla base di una puntuale ricognizione della normativa vigente e di pronunce sulla materia, risolve dubbi interpretativi legati alla stratificazione delle disposizioni dedicate alla nomina del Dec negli appalti di servizi e forniture. Il chiarimento è rilevante anche per la corresponsione dell’incentivo per funzioni tecniche, che può essere riconosciuto per gli appalti di forniture solo nel caso in cui sia nominato il Dec.

Di regola, ricorda l’Autorità, le funzioni di Dec negli appalti di forniture sono svolte dal Rup, che secondo il nuovo Codice non è più soltanto un responsabile di “procedimento” ma di “progetto”, e quindi di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico. Esistono però delle ipotesi in cui invece è sempre necessaria la nomina del direttore per l’esecuzione del contratto, ipotesi che il parere dell’Anac individua puntualmente e che, in sintesi, fanno riferimento all’importo e alla particolare e oggettiva complessità delle prestazioni.

FONTE:ANAC

 

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